Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2089 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE 1. Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse dalla produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perche` promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'art. 2091.
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