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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE

1. Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti
dall'ordinamento corporativo nell'interesse dalla produzione, in
modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi
corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto
all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte
d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per
territorio, perche` promuova eventualmente i provvedimenti indicati
nell'art. 2091.


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