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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTO AGLI UTILI E ALLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE

1. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli
Utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione,
salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

2. Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la societa' puo'
emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai
risultati dell'attivita' sociale in un determinato settore. Lo
statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi
imputabili al settore, le modalita' di rendicontazione, i diritti
attribuiti a tali azioni, nonche' l'eventuali condizioni e modalita'
di conversione in azioni di altra categoria.

3. Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni
previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili
risultanti dal bilancio della societa'.


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