Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2311 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO 1. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto. 2. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione. 3. In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore puo` chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore puo` restare estraneo. 4. Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.
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