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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO

1. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il
bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

2. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto
devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e
s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due
mesi dalla comunicazione.

3. In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il
liquidatore puo` chiedere che le questioni relative alla
liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla
divisione, alle quali il liquidatore puo` restare estraneo.

4. Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di
fronte ai soci.


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