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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INVENTARIO E GARANZIA

1. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.

2. Egli e` tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo
avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario e` dispensato dal
fare l'inventario, questo puo` essere richiesto dal proprietario a
sue spese.

3. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla
prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno
l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche
dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma,
qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario e` tenuto a
prestare garanzia.

4. L'usufruttuario non puo` conseguire il possesso dei beni prima di
aver adempiuto agli obblighi suindicati.


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