Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1002 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INVENTARIO E GARANZIA 1. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano. 2. Egli e` tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario e` dispensato dal fare l'inventario, questo puo` essere richiesto dal proprietario a sue spese. 3. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario e` tenuto a prestare garanzia. 4. L'usufruttuario non puo` conseguire il possesso dei beni prima di aver adempiuto agli obblighi suindicati.
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