Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 1224   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



DANNI NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro,
sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non
erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di
aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti
interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi
moratori sono dovuti nella stessa misura.

2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta
l'ulteriore risarcimento. Questo non e` dovuto se e` stata convenuta
la misura degli interessi moratori.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso