Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1271 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DELEGATO 1. Il delegato puo` opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. 2. Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non puo` opporre al delegatario, benche` questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario. 3. Il delegato non puo` neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
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