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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DELLA COMPENSAZIONE

1. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro
coesistenza. Il giudice non puo` rilevarla d'ufficio.

2. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era
compiuta quando si e` verificata la coesistenza dei due debiti.


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