Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1242 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA COMPENSAZIONE 1. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo` rilevarla d'ufficio. 2. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e` verificata la coesistenza dei due debiti.
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