Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1963 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO 1. E` nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta` dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
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