Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1202 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SURROGAZIONE PER VOLONTA` DEL DEBITORE 1. Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo` surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. 2. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo` rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
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