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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SURROGAZIONE PER VOLONTA` DEL DEBITORE

1. Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa
fungibile al fine di pagare il debito, puo` surrogare il mutuante
nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

2. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti
condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;

2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica
destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore
circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla
richiesta del debitore, il creditore non puo` rifiutarsi di inserire
nella quietanza tale dichiarazione.


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