Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1374 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e` nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita`.
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