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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESTINZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE

1. Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento
di quanto e` dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal
contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono
salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili
al momento della riconsegna, purche` in quest'ultimo caso il danno
sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il
ricevimento.


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