Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1698 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESTINZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE 1. Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto e` dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purche` in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
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