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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2359-quater   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



CASI SPECIALI DI ACQUISTO O DI POSSESSO DI AZIONI O QUOTE DELLA
SOCIETA` CONTROLLANTE

1. Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando
l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma
dell'articolo 2357-bis.

2. Le azioni o quote cosi' acquistate, che superino il limite
stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia
essere alienate, secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea,
entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma
dell'articolo 2359-ter.

3. Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis e'
superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa'
controllante, entro tre anni dal momento in cui si e' verificata la
circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve
procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura
proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa', con
conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa'
controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e
2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.


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