Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2676 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVERSITA` TRA REGISTRI, COPIE E CERTIFICATI 1. Nel caso di diversita` tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio` che risulta dai registri. (1) -------- (1) N. Redaz. - La L. 21.01.83, n. 22, art. 3 ha sostituito il presente articolo.
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