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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CAPACITA` DELL'EMANCIPATO

1. L'emancipazione conferisce al minore la capacita` di compiere gli
atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

2. Il minore emancipato puo` con l'assistenza del curatore
riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e
puo` stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

3. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre
il consenso del curatore, e` necessaria l'autorizzazione del giudice
tutelare. Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se
curatore non e` il genitore, deve essere data dal tribunale su
parere del giudice tutelare.

4. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore,
e` nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art.
320.


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