Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 394 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CAPACITA` DELL'EMANCIPATO 1. L'emancipazione conferisce al minore la capacita` di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. 2. Il minore emancipato puo` con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo` stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. 3. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, e` necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se curatore non e` il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. 4. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, e` nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320.
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