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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

1. L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o
del salvataggio perde il diritto all'indennita`.

2. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita` in ragione del
pregiudizio sofferto.


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