Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1915 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO 1. L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita`. 2. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita` in ragione del pregiudizio sofferto.
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