Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1758 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PLURALITA` DI MEDIATORI 1. Se l'affare e` concluso per l'intervento di piu` mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
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