Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1657 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 1. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne` hanno stabilito il modo di determinarla, essa e` calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e` determinata dal giudice.
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