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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne`
hanno stabilito il modo di determinarla, essa e` calcolata con
riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e`
determinata dal giudice.


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