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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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AZIONE DI MANUTENZIONE

1. Chi e` stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto
reale sopra un immobile o di un'universalita` di mobili puo`, entro
l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso
medesimo.

2. L'azione e` data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e
non interrotto, e non e` stato acquistato violentemente o
clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo
violento o clandestino, l'azione puo` nondimeno esercitarsi, decorso
un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita` e`
cessata.

3. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino
puo` chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le
condizioni indicate dal comma precedente.


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