Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1170 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AZIONE DI MANUTENZIONE 1. Chi e` stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalita` di mobili puo`, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. 2. L'azione e` data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e` stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo` nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita` e` cessata. 3. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo` chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
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