Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2742 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SURROGAZIONE DELL'INDENNITA` ALLA COSA 1. Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennita` della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorita` giudiziaria puo`, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. 2. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando pero` si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che e` decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento. 3. Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitu` coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
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