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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SURROGAZIONE DELL'INDENNITA` ALLA COSA

1. Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o
deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennita` della
perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti
privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado,
eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il
deterioramento. L'autorita` giudiziaria puo`, su istanza degli
interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego
delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

2. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni
dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta
opposizione. Quando pero` si tratta di immobili su cui gravano
iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che e`
decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla
notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla
perdita o al deterioramento.

3. Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le
somme dovute per causa di servitu` coattive o di comunione forzosa o
di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per
quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.


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