Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 660 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LEGATO DI ALIMENTI 1. Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
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