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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INOPPONIBILITA` DELLA COMPENSAZIONE

1. Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la
cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo, non
puo` opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto
opporre al cedente.

2. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata,
impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla
notificazione.


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