Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1248 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INOPPONIBILITA` DELLA COMPENSAZIONE 1. Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo, non puo` opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. 2. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
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