Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2448   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1. La societa` per azioni si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilita` di conseguirlo;

3) per l'impossibilita` di funzionamento o per la continuata
inattivita` dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale,
salvo quanto e` disposto dall'art. 2447;

5) per deliberazione dell'assemblea;

6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

2. La societa` si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorita`
governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione
di fallimento se la societa` ha per oggetto un'attivita`
commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi
speciali.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso