Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2448 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CAUSE DI SCIOGLIMENTO 1. La societa` per azioni si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita` di conseguirlo; 3) per l'impossibilita` di funzionamento o per la continuata inattivita` dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e` disposto dall'art. 2447; 5) per deliberazione dell'assemblea; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo. 2. La societa` si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorita` governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la societa` ha per oggetto un'attivita` commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.
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