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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE

1. L'amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio.

2. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.


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