Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1130 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE 1. L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. 2. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
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