Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 445 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DECORRENZA DEGLI ALIMENTI 1. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
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