Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2254 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo GARANZIA E RISCHI DEI CONFERIMENTI 1. Per le cose conferite in proprieta` la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. 2. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e` regolata dalle norme sulla locazione.
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