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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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GARANZIA E RISCHI DEI CONFERIMENTI

1. Per le cose conferite in proprieta` la garanzia dovuta dal socio
e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

2. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del
socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e` regolata
dalle norme sulla locazione.


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