Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 828 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONDIZIONE GIURIDICA DEI BENI PATRIMONIALI 1. I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e` diversamente disposto, alle regole del presente codice. 2. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
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