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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONDIZIONE GIURIDICA DEI BENI PATRIMONIALI

1. I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li
concernono e, in quanto non e` diversamente disposto, alle regole
del presente codice.

2. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono
essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti
dalle leggi che li riguardano.


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