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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DONAZIONE MODALE

1. La donazione puo` essere gravata da un onere.

2. Il donatario e` tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti
del valore della cosa donata.

3. Per l'adempimento dell'onere puo` agire, oltre il donante,
qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

4. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta
nell'atto di donazione, puo` essere domandata dal donante o dai suoi
eredi.


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