Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 793 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DONAZIONE MODALE 1. La donazione puo` essere gravata da un onere. 2. Il donatario e` tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. 3. Per l'adempimento dell'onere puo` agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. 4. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puo` essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
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