Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1319 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTO DI ESIGERE L'INTERO 1. Ciascuno dei creditori puo` esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
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