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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTO DI ESIGERE L'INTERO

1. Ciascuno dei creditori puo` esigere l'esecuzione della intera
prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce
per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a
garanzia dei coeredi.


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