Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 960 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGHI DELL'ENFITEUTA 1. L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo` consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita` fissa di prodotti naturali. 2. L'enfiteuta non puo` pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita` del fondo o perdita di frutti.
Versione PDF |