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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGHI DELL'ENFITEUTA

1. L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al
concedente un canone periodico. Questo puo` consistere in una somma
di danaro ovvero in una quantita` fissa di prodotti naturali.

2. L'enfiteuta non puo` pretendere remissione o riduzione del canone
per qualunque insolita sterilita` del fondo o perdita di frutti.


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