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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESA DEI CONTI

1. Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili
si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla
formazione dello stato attivo e passivo dell'eredita` e alla
determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi
che si devono tra loro i condividenti.


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