Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 723 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESA DEI CONTI 1. Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredita` e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
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