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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OMISSIONI E INESATTEZZE NEI TITOLI O NELLE NOTE

1. L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel
titolo, in base al quale e` presa l'iscrizione, o nella nota non
nuoce alla validita` dell'iscrizione, salvo che induca incertezza
sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del
credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato,
quando l'indicazione ne e` necessaria, o sull'identita` dei singoli
beni gravati.

2. Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo` ordinare la
rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.


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