Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2841 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OMISSIONI E INESATTEZZE NEI TITOLI O NELLE NOTE 1. L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e` presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita` dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne e` necessaria, o sull'identita` dei singoli beni gravati. 2. Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo` ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
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