Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 1207   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



EFFETTI

1. Quando il creditore e` in mora, e` a suo carico l'impossibilita`
della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Non sono piu` dovuti gli interessi ne` i frutti della cosa che non
siano stati percepiti dal debitore.

2. Il creditore e` pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla
sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione
della cosa dovuta.

3. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se
questa e` successivamente dichiarata valida con sentenza passata in
giudicato o se e` accettata dal creditore.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso