Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1207 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI 1. Quando il creditore e` in mora, e` a suo carico l'impossibilita` della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu` dovuti gli interessi ne` i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. 2. Il creditore e` pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. 3. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e` successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e` accettata dal creditore.
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