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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TERRENI SOGGETTI A BONIFICA

1. Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o
di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica
i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi,
stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni
montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da
terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o
sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione
dell'ordinamento produttivo.


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