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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTI DA PRESENTARE AL CONSERVATORE

1. La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne
al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si
tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture
private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi
depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In
questo caso basta la presentazione di una copia autenticata
dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura
ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

2. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare
copia autentica del documento che la contiene, munito della
relazione di notifica alla controparte.


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