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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FUSIONE, CONCENTRAZIONE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

1. La fusione e la concentrazione di aziende tra piu` imprese
assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di
assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che
risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i
trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa
assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e
con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per cio` che
riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.


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