Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1902 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FUSIONE, CONCENTRAZIONE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. La fusione e la concentrazione di aziende tra piu` imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali. 2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per cio` che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
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