Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2403-bis vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COLLABORATORI DEL SINDACO 1. Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilita` e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilita` e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399. 2. La societa` puo` rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate. (1) ---------------- (1) N. Redaz. - Articolo inserito dall'art. 25 del D.lgs. 27.01.92, n. 88.
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