Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1314 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGAZIONI DIVISIBILI 1. Se piu` sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e` solidale, ciascuno dei creditori non puo` domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e` tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
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