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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGAZIONI DIVISIBILI

1. Se piu` sono i debitori o i creditori di una prestazione
divisibile e l'obbligazione non e` solidale, ciascuno dei creditori
non puo` domandare il soddisfacimento del credito che per la sua
parte, e ciascuno dei debitori non e` tenuto a pagare il debito che
per la sua parte.


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