Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 353 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DOMANDA DI DISPENSA 1. La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. 2. Il tutore e` tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Versione PDF |