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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DOMANDA DI DISPENSA

1. La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo
precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della
prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia
sopravvenuta.

2. Il tutore e` tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a
quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.


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