Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 675 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACCRESCIMENTO TRA COLLEGATARI 1. L'accrescimento ha luogo anche tra piu` legatari ai quali e` stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta` e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
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