Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 291 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONDIZIONI 1. L'adozione e` permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta` di coloro che intendono adottare. 2. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo` autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta` di trent'anni, ferma restando la differenza di eta` di cui al comma precedente. ------------ N. Redaz. - Con sentenza 19.05.88, n. 557, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il presente articolo nella parte in cui non prevede l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
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