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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONDIZIONI

1. L'adozione e` permessa alle persone che non hanno discendenti
legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e
che superano almeno di diciotto anni l'eta` di coloro che intendono
adottare.

2. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo`
autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta` di
trent'anni, ferma restando la differenza di eta` di cui al comma
precedente.

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N. Redaz. - Con sentenza 19.05.88, n. 557, la Corte Costituzionale
ha dichiarato incostituzionale il presente articolo nella parte in
cui non prevede l'adozione a persone che abbiano discendenti
legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.


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