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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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BENI PERSONALI

1. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali
del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione, quando nell'atto di liberalita` o nel
testamento non e` specificato che essi sono attribuiti alla
comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro
accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge,
tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte
della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche` la
pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita`
lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purche` cio` sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

2. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art.
2683, effettuato dopo il matrimonio, e` escluso dalla comunione, ai
sensi delle lettere c, d ed f del precedente comma, quando tale
esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte
anche l'altro coniuge.


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