Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 179 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo BENI PERSONALI 1. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalita` o nel testamento non e` specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche` la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita` lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purche` cio` sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. 2. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, e` escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c, d ed f del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte anche l'altro coniuge.
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