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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DELEGAZIONE CUMULATIVA

1. Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale
si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e`
liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari
espressamente di liberarlo.

2. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo
non puo` rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al
delegato l'adempimento.


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