Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1268 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DELEGAZIONE CUMULATIVA 1. Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e` liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. 2. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo` rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
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