Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1647 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOZIONE 1. Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative. (1) -------- (1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369 ha soppresso l'ordinamento corporativo, per cui le disposizioni che richiamano le norme corporative sono da ritenersi abrogate.
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