Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 748 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MIGLIORAMENTI, SPESE E DETERIORAMENTI 1. In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. 2. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. 3. Il donatario dal suo canto e` obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile. 4. Il coerede che conferisce un immobile in natura puo` ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.
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