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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MIGLIORAMENTI, SPESE E DETERIORAMENTI

1. In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore
delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al
tempo dell'aperta successione.

2. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese
straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non
cagionate da sua colpa.

3. Il donatario dal suo canto e` obbligato per i deterioramenti che,
per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

4. Il coerede che conferisce un immobile in natura puo` ritenerne il
possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute
per spese e miglioramenti.


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