Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1794 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PRIMA GIRATA DELLA NOTA DI PEGNO 1. La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonche` la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. 2. La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
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