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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PRIMA GIRATA DELLA NOTA DI PEGNO

1. La prima girata della sola nota di pegno deve indicare
l'ammontare del credito e degli interessi nonche` la scadenza. La
girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta
sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

2. La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del
credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il
valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al
terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma
non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente
e del possessore di mala fede della nota di pegno.


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