Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2182 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONFERIMENTO DEL BESTIAME 1. Nella soccida parziaria il bestiame e` conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. 2. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Versione PDF |