Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1247 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMPENSAZIONE OPPOSTA DA TERZI GARANTI 1. Il fideiussore puo` opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. 2. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
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