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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

1. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in
cui lo ha in uso, e` responsabile dei danni cagionati dall'animale,
sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo che provi il caso fortuito.


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