Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2052 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DANNO CAGIONATO DA ANIMALI 1. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e` responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
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