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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2341 bis   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

(PATTI PARASOCIALI)

1. I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare
gli assetti proprietari o il governo della societa':
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle societa'
per azioni o nelle societa' che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle
partecipazioni in societa' che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali societa', non possono avere durata
superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata
anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.

2. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta
giorni.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti
strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello
scambio di beni o servizi e relativi a societa' interamente possedute
dai partecipanti all'accordo.


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