Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 283 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI E DECORRENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PER SUSSEGUENTE MATRIMONIO 1. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e` avvenuto dopo il matrimonio.
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