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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI E DECORRENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PER SUSSEGUENTE MATRIMONIO

1. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i
diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati
riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o
anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e`
avvenuto dopo il matrimonio.


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